La Legge per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017 riforma alcuni aspetti della disciplina di settore della previdenza complementare.
In termini di contribuzione della posizione previdenziale mediante versamento del Trattamento di fine rapporto, la Legge introduce la possibilità di destinare al fondo pensione anche una quota del Tfr maturando senza vincoli circa la destinazione integrale dello stesso purché tale facoltà sia ammessa da appositi accordi.
Questa possibilità fino ad oggi è stata riservata unicamente ai lavoratori c.d. “ante ‘93”.
Pertanto, d’ora in avanti, i contratti e gli accordi collettivi, anche aziendali «possono anche stabilire la percentuale minima di Tfr maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale».
Per quanto concerne le possibilità di accesso alla erogazione del montante previdenziale accumulato sono state introdotte due importanti novità:
- la prestazione pensionistica anticipata di previdenza complementare;
- il riscatto per perdita dei requisiti.
La prestazione pensionistica anticipata di previdenza complementare, nella sua nuova formulazione, è ammessa, in tutto o in parte, per soggetti che versino in uno stato di inoccupazione superiore a 24 mesi e si trovino a non più di 5 anni di distanza dal pensionamento obbligatorio (vecchiaia o anticipata).
Questa previsione temporale può essere ampliata dal singolo fondo pensione (mediante apposita previsione statutaria o regolamentare) fino ad un massimo di 10 anni.
Altra importante novità e che, tale prestazione anticipata, in alternativa alle forme classiche di capitale/rendita, potrà essere erogata come “rendita temporanea anticipata”.
Il legislatore sembra così inserire stabilmente, nel quadro normativo della disciplina di settore, una misura che la legge di bilancio per il 2017 ha introdotto come sperimentale fino al 31 dicembre 2018, la c.d. “RITA” appunto.
Finora il decreto legislativo 252/2005, che regola la previdenza complementare, prevedeva per il pagamento anticipato a fronte di un periodo di inoccupazione superiore a 48 mesi.
Confermata la possibilità di riscatto parziale della posizione nella misura del 50% di quanto accumulato (stabilita dall’articolo 14, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 252/2005) in caso di cessazione dell’attività lavorativa con inoccupazione da almeno 12 mesi, o in caso di procedure di mobilità e cassa integrazione.
Per quanto riguarda la tassazione l’aliquota sarà quella del 15%, con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione superiore al 15° e con il massimo del 6%.
In merito al riscatto per perdita dei requisiti, la riforma equipara le forme collettive e le adesioni individuali.
Infatti fino ad oggi, il riscatto per perdita requisiti normalmente connesso al cambio o cessazione del rapporto di lavoro, era una prerogativa esclusiva alle adesioni collettive;
La riforma estende questa forma di riscatto immediato anche alle adesioni in forma individuale.
I lavoratori iscritti in via individuale ad un fondo pensione aperto o ad un Pip erano impossibilitati fino ad oggi, in caso di cessazione dell’attività (in assenza delle condizioni di lunga inoccupazione, cassa integrazione, mobilità o pensionamento), a riscattare le posizioni individuali accumulate.
Altri 2 aspetti rilevanti riguardano:
- la cessione del quinto dello stipendio con cessione in garanzia della posizione di previdenza complementare: gli aderenti individuali, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, vedevano preclusa la facoltà di estinguere i debiti residui mediante liquidazione del capitale previdenziale. Oggi l’iscritto può riscattare in favore della finanziaria ovvero, quest’ultima, può esercitare la delega al riscatto a prescindere dalla tipologia di adesione.
- in caso di invalidità viene confermato il divieto di riscatto nel quinquennio antecedente la pensione, periodo che può ora essere esteso fino a 10 anni. In tale arco di tempo si può chiedere l’assegno mensile “coperto” con la rendita anticipata.
Di seguito 3 slide riepilogative delle novità introdotte dalla normativa di riferimento